Articolo 1 – Costituzione, sede e territorialità

  1. È costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE ALDO E EDDA LORENZI”, in qualsiasi forma grafica indicata, con sede in Milano, all’indirizzo risultante dal Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Lombardia.
  2. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
  3. La durata della Fondazione è illimitata.

Articolo 2 – Scopo

  1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di pubblica utilità e ha lo scopo di promuovere la cultura e l’arte, curando la valorizzazione, conservazione e promozione di opere d’arte antiche e moderne, in ambito sia artistico che scientifico con particolare riferimento al settore degli utensili taglienti (oggetti, documenti, opere, progetti e libri), nonché la perpetua conservazione nella sua integrità della collezione di tali oggetti attualmente allocata in Milano alla Via Correggio n. 19, anche attraverso l’eventuale istituzione e la gestione di un Museo.
  2. La Fondazione, in particolare intende: a) occuparsi della perpetua conservazione nella sua integrità della collezione allocata in Milano alla Via Correggio n. 19, garantendone la manutenzione e conservazione dei beni anche attraverso l’eventuale istituzione e la gestione di un Museo; b) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, disponendo di un patrimonio bibliografico, archivistico e museale, pubblicamente fruibile in forma continuativa; c) promuovere o svolgere, in modo continuativo, attività di ricerca e di elaborazione culturale, documentata e fruibile; d) svolgere e fornire servizi di accertato e rilevante valore culturale, strettamente collegati all’attività di ricerca e al patrimonio documentario, quali a titolo d’esempio non esaustivo la pubblicazione di cataloghi, libri, periodici, monografie, documenti, bibliografie anche in formato elettronico e lo sviluppo di applicazioni software e di prodotti multimediali, la progettazione, la realizzazione e la gestione di spazi permanenti e temporanei per lo svolgimento di attività culturali quali musei, gallerie, teatri, biblioteche.
  3. La Fondazione svolgerà le proprie attività rivolgendosi a tutti i cittadini e operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Articolo 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

  1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. b) operare per la raccolta di fondi e risorse strumentali; c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; d) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, mostre, proiezioni, concerti, tornei, manifestazioni sportive e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi presenti sul territorio, i relativi addetti e il pubblico; f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi; g) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività; h) istituire premi e borse di studio; i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; j) svolgere ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 – Vigilanza

  1. Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5 – Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione è composto: a) dal Fondo di Dotazione inalienabile, costituito dai beni assegnati ad essa dai Fondatori nell’atto costitutivo della Fondazione medesima, dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori medesimi o anche da terzi purché vi sia l’approvazione di almeno uno dei Fondatori mentre, una volta venuti meno entrambi i Fondatori, il Fondo di Dotazione non potrà più essere variato; b) dal Fondo di Gestione, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato a Fondo di Dotazione.
  2. La Fondazione, nel rispetto di quanto disposto al precedente paragrafo, può ricevere contributi, elargizioni, erogazioni liberali, sussidi comunque denominati corrisposti da pubbliche amministrazioni e da privati.
  3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 – Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari e straordinarie esigenze di natura organizzativa, opportunamente motivate, lo richiedano, il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 giugno.
  3. Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali in quanto compatibili, nonché i principi contabili statuiti per lo specifico settore degli enti non profit.
  4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7 – Fondatori

  1. Sono Fondatori il signor Aldo Lorenzi e la signora Maria Edda Chiodini.
  2. Il signor Aldo Lorenzi è a vita, salvo dimissioni, membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente.
  3. La signora Maria Edda Chiodini è a vita, salvo dimissioni, membro del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente.

Articolo 8 – Organi della Fondazione

  1. Sono organi della Fondazione: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente ed il Vicepresidente; c) il Direttore, ove nominato; d) il Revisore Unico.

Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, inclusi il Presidente ed il Vicepresidente, che durano in carica senza scadenza sino a dimissioni, decesso o esclusione.
  2. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Fondatore Lorenzi Aldo provvederà alla sua sostituzione e, nel caso di cessazione del Vicepresidente, anche all’identificazione del nuovo Vicepresidente. In caso di cessazione del Presidente, alla sua sostituzione provvederà il Fondatore Maria Edda Chiodini, che diventerà altresì nuovo Presidente e provvederà a nominare il nuovo Vicepresidente. Una volta mancati entrambi i Fondatori, i membri superstiti provvederanno alla sostituzione per cooptazione dei membri cessati e all’assegnazione delle nuove cariche, e così in perpetuo.
  3. Il Consiglio di Amministrazione provvede a tutti gli atti necessari e utili per la gestione della Fondazione, allo sviluppo della stessa e al raggiungimento degli scopi statutari. A tal fine, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nessuno escluso e con piena autonomia gestionale, anche delegando in maniera stabile specifici poteri ai singoli Consiglieri.
  4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare eventuali modifiche statutarie, trasformazioni, fusioni o scissioni. Le delibere di cui al presente comma sono validamente adottate solo con il voto favorevole dei 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione.
  5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l’avvenuta ricezione, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. È ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.
  6. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con astensione dei membri del Consiglio di Amministrazione che abbiano diretto o indiretto interesse personale alla questione trattata. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  7. Le votazioni relative alla nomina e/o sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione avranno luogo con voto segreto.
  8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 10 – Esclusione e recesso

  1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’esclusione dei Consiglieri per inadempimento dei propri obblighi e doveri, tra cui, in via esemplificativa: a) condotta incompatibile con lo spirito e gli scopi della Fondazione; b) mancato rispetto delle norme statutarie e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
  2. L’esclusione di un Consigliere può altresì essere disposta in caso di sopravvenuta incapacità, dovendosi con ciò intendere l’interdizione, l’inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno ovvero l’inidoneità dello stesso di attendere in modo vigile alle proprie incombenze, attestata con perizia da due medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno specializzato in psichiatria.
  3. I Consiglieri possono dare le dimissioni in ogni momento mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 – Presidente

  1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
  2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
  3. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all’adozione dei citati atti.
  4. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 12 – Direttore

  1. Qualora venga istituito il Museo di cui all’Articolo 2 del presente Statuto, la cura e la gestione dello stesso saranno affidate al Direttore, che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina e può essere riconfermato.
  2. Le mansioni del Direttore verranno stabilite nel Regolamento del Museo, da emanarsi in conformità alle norme di legge per i musei non statali.
  3. Il Direttore predispone annualmente il bilancio relativo al Museo e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione, affinché lo includa nel bilancio generale.

Articolo 13 – Revisore Unico

  1. Il Revisore Unico è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali, resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina e può essere riconfermato.
  2. Il primo Revisore Unico viene nominato in sede di atto costitutivo, mentre le nomine successive verranno operate, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
  3. Il Revisore Unico è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
  4. Il Revisore Unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Scioglimento

  1. In caso di proposta alla competente Autorità per lo scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato, fra gli enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà anche il liquidatore.

Articolo 15 – Clausola di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 16 – Norma transitoria

  1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
  2. I componenti successivamente integrati resteranno in carica sino alla scadenza di quelli nominati nell’atto costitutivo.
  3. Il primo esercizio sociale scadrà il 31 dicembre dell’anno in cui avverrà il riconoscimento giuridico della Fondazione, se esso avverrà fra gennaio ed agosto, altrimenti alla fine dell’esercizio successiv